Agenzia e Distribuzione in Australia

Le peculiarità del contratto di agenzia e distribuzione in Australia

In Australia non esiste per l’agenzia, come per il contratto di distribuzione, una legislazione specifica, come non esistono precise definizioni della figura dell’agente commerciale e del distributore. Anzi, secondo quanto previsto dai principi di common law applicati in questo paese, ad esempio, la parola “agente” comprende i più svariati significati, ed in linea generale indica un soggetto che crea ed instaura relazioni giuridiche con terze persone.

Poiché poi il sistema giuridico Australiano è un sistema federale, ogni Stato può avere una disciplina particolare per alcune categorie di agenti, ma in genere tali normative specifiche riguardano, e disciplinano, il possesso di licenze ed autorizzazioni per svolgere determinate attività, piuttosto che il rapporto tra l’agente ed il suo preponente; quindi sono le parti che hanno la più ampia libertà nella redazione delle clausole contrattuali, che vanno definite e concordate per iscritto.

Inoltre:

a) Il diritto Australiano non fa differenze fra gli agenti/distributori costituiti da persone fisiche o da persone giuridiche, salvo che l’agente non deve essere un commerciante professionista;

b) in generale gli agenti non necessitano di alcuna licenza amministrativa, ma alcune licenze sono però obbligatorie in determinati settori di attività, come nel caso di agenzie immobiliari (“real estate agent”);

c) i contratti non sono sottoposti a particolari obblighi di registrazione ed infatti è anche possibile una nomina informale (sempre sconsigliata nella prassi) o dedurre l’esistenza di un rapporto di agenzia/distribuzione anche in base ad un comportamento concludente;

d) le spese sostenute dall’agente/distributore sono generalmente comprese nella provvigione/prezzo;

e) il contratto commerciale può essere sia a tempo determinato che indeterminato, con facoltà di recesso anticipato, che va espressamente disciplinato assieme ad un eventuale preavviso che, in genere viene concordato tra i 30 ed i 90 giorni;

f) non esiste l’istituto dell’“indennità di fine rapporto/avviamento”, come ad esempio nel sistema italiano, pertanto si suggerisce di disciplinare per iscritto ciò, anche nell’ipotesi di escluderla;

g) l’istituto della non concorrenza, dopo la cessazione del contratto, esiste, se previsto contrattualmente, ma senza alcuna remunerazione specifica.

E varie altre.

Importante, e rilevante la legge applicabile al contratto ed il foro competente, potrebbero esserci normative specifiche dei singoli Stati che regolano espressamente la materia. Sembra ammessa anche l’indicazione di un foro competente a decidere le controversie, differente da quello locale, ma i giudici Australiani hanno un’ampia discrezionalità al riguardo e quindi possono avocare a sé la competenza a decidere in merito alle controversie insorte sull’applicazione del contratto e decidere secondo i principi della common law o secondo particolari leggi dello Stato Australiano in questione. Inoltre avendo l’Australia aderito alla Convenzione di New York del 1958 sull’arbitrato, è sempre possibile introdurre nel contratto una clausola arbitrale.

Si segnala infine l’estrema specificità della normativa australiana per quanto attiene la commercializzazione e distribuzione dei prodotti alimentari, infatti l’Australia New Zealand Food Standards Code disciplina le regole e le caratteristiche che i prodotti alimentari devono avere per essere distribuiti sul mercato australiano e neozelandese, al fine di valutare il livello di rischio per la salute pubblica di determinati alimenti, come la loro etichettatura e gli elementi che ciascuna etichetta deve contenere, con i relativi controlli sui prodotti alimentari importati e distribuiti