Contratto di agenzia in Arabia Saudita

Premessa

 

I contratti di agenzia e di distribuzione rappresentano gli strumenti giuridici più utilizzati dalle imprese per la vendita dei propri prodotti e servizi; è con tali contratti che l’Azienda organizza la propria rete di vendita nei mercati nazionali ed esteri.

 

Va evidenziato che non esiste un autonomo diritto dei contratti di agenzia e distribuzione che abbia valenza sovranazionale per tutti i Paesi del mondo. Sussistono unicamente frammenti legislativi con riguardo ai soli aspetti internazional-privatistici, ad esempio riferibili alla legge applicabile ed al foro competente a dirimere le eventuali controversie.

 

Per questo motivo non può, e non deve, essere redatto un contratto di agenzia o di distribuzione standard, da poter utilizzare all’estero, e ciò proprio per il fatto che il diritto dei contratti di agenzia internazionali (e dei contratti di distribuzione, anche se in misura minore) appartiene ed è principalmente regolamentato dal diritto nazionale dei singoli Stati, nei quali appunto l’agente/distributore opera ed ha sede.

 

Pertanto, in occasione della scelta di operare in un determinato mercato straniero, si suggerisce di utilizzare una sorta di checklist dove fissare dei “paletti” per le singole clausole, in modo da redigere un testo esaustivo per ogni previsione contrattuale e commerciale a tutela di entrambe le parti che, contestualmente, nel rispetto delle legislazioni locali che spesso considerano l’agente la parte debole del rapporto stabiliscono, a sua tutela, una serie di norme che sono inderogabili per le parti stesse.

 

Ciò premesso, a livello internazionale, solo in alcuni casi all’interno della Comunità Europea, invece spesso al di fuori della stessa, le Autorità competenti, sia a livello governativo che istituzionale, suggeriscono, se non spesso, impongono l’utilizzo di un modello contrattuale (Es. Arabia Saudita).

 

 

Contratto di agenzia in Arabia Saudita

 

L’agente, persona fisica o giuridica, per ritenersi tale deve essere registrato presso il Ministero del Commercio ed Industria Saudita; infatti questa attività viene riservata solo a cittadini sauditi o a società con capitale interamente arabo. Il Ministero del Commercio e dell’Industria Saudita ha emanato un modello di riferimento standard (model agency agreement); l’utilizzo di tale modello non è vincolante, ma decisamente è apprezzato dalle autorità in quanto si assiste ad una maggiore facilità nella registrazione del contratto presso lo stesso Ministero.

 

I contratti devono rispettare un contenuto minimo come l’indicazione dell’oggetto specifico del contratto o la durata, i termini per il rinnovo e le modalità di risoluzione. È considerata obbligazione inderogabile la fornitura dei pezzi di ricambio e l’assistenza post-vendita che deve esserci per i successivi 12 mesi dallo scioglimento del rapporto. La normativa in vigore non stabilisce alcun termine minimo di preavviso per l’agente ma, nella prassi, si ritiene congruo un termine di preavviso di tre mesi come nel modello di contratto del Ministero. Non si parla di indennità di fine rapporto per l’agente, ma di un rimborso delle spese e di un risarcimento del danno.

 

L’applicazione della legge locale sembrerebbe essere inderogabile (anche se non vi è la certezza assoluta), come il ricorso ai tribunali locali per dirimere tutte le controversie sorte tra le parti.