Forza Maggiore

Importanza della Forza Maggiore, tra pandemia, guerra e …………

La pandemia prima ed ora lo spirare dei “venti di guerra”, con tutte le conseguenze dirette ed indirette, investono, com’è ovvio, non solo le problematiche concernenti tematiche basilari e fondamentali per la collettività, come la tutela della salute pubblica e della sicurezza, ma anche la sorte delle obbligazioni e, più in generale, dei contratti. Tutto ciò sta generando numerose criticità a molte imprese, non solo Italiane, nell’esecuzione di diverse obbligazioni, causando serie difficoltà a monte della propria supply chain; in tale contesto è diventato di estrema attualità il concetto di “forza maggiore” (o anche “force majeure”) e il suo impatto sulla sorte dei contratti in essere.

Questa locuzione, risalente al codice napoleonico, risulta essere la più gettonata dalla modulistica preconfezionata, ma assume spesso l’aria di una clausola di stile poco importante e che si pattuisce nella convinzione di non doversene mai servire; quanto sta accadendo nell’attuale contesto storico e sociale sta dimostrando invece l’essenzialità della stessa.

Come principio generale, costituisce “forza maggiore” quell’evento straordinario ed imprevedibile che rende impossibile l’adempimento dell’obbligazione. Ne deriva che l’evento può generare la risoluzione del contratto senza che la parte colpita, impossibilitata ad adempiere, sia tenuta a risarcire il danno proprio perché l’inadempimento non è ad essa imputabile. Pertanto il principio generale “pacta sunt servanda” viene attenuato dal legislatore in presenza di particolari situazioni imprevedibili e straordinarie successive alla stipula del contratto.

La “forza maggiore” non è oggetto di espressa codificazione nella maggioranza degli ordinamenti di Civil law, ma risulta essere riconducibile all’istituto della “impossibilità sopravvenuta della prestazione” che genera l’estinzione dell’obbligazione. Negli ordinamenti di Common Law, invece, la “forza maggiore” non è un istituto giuridico, ma piuttosto un rimedio, sotto forma di clausola contrattuale, teso a limitare gli effetti della “frustration of purpose”, istituto rientrante tra le cause di risoluzione del contratto.

Nell’ambito dell’ordinamento italiano non è dato rinvenire una definizione precisa di “forza maggiore”, poiché non esiste alcuna norma che descriva in modo esplicito la fattispecie in esame; alcuni articoli del Codice Civile però richiamano il concetto di forza maggiore in occasione di particolari situazioni che si potrebbero verificare tra i soggetti contrattuali (cfr. art. 1218, art. 1256 e art. 1467).

Infine, per completare il quadro normativo si deve anche richiamare l’art. 79 della Convenzione di Vienna del 1980 che disciplina i contratti di vendita di beni mobili stipulati da parti che risiedono in Stati diversi; è possibile l’inadempienza di una parte rispetto alle obbligazioni contrattuali concordate, se l’impedimento sia indipendente dalla volontà della stessa parte e non si poteva ragionevolmente prevedere. Al concetto già presente in molti ordinamenti giuridici si aggiunge la comunicazione tempestiva e circostanziata rivolta alla controparte dell’evento impeditivo la cui mancanza può comportare un eventuale legittima richiesta di risarcimento.

Ciò che emerge dall’attuale situazione generale, che non accenna a scomparire, è che nei “nuovi” contratti deve essere completamente rivista la gestione dell’imprevisto e della straordinarietà proprio per evitare che un mancato accordo provochi la demolizione del contratto stesso; tale sforzo però, più che dalla giurisprudenza o dal legislatore, deve essere fatto dai soggetti privati che conoscono bene la loro realtà e le relative criticità, poiché questa è l’ulteriore dimostrazione, ove ce ne fosse ancora bisogno, che i contratti non possono più essere redatti su moduli asettici o basi predefinite ma “cuciti” su misura per le singole imprese, la loro tutela e le loro esigenze.

Proprio per venire incontro alle esigenze delle imprese che operano a livello internazionale, e per tutelare le stesse nella fase di elaborazione dei contratti, sin dal 1985 la Camera di Commercio Internazionale (ICC) ha predisposto la clausola “ICC Force Majeure Clause”, da inserire all’interno del testo contrattuale, al fine di fornire agli operatori del commercio internazionale uno strumento adeguato ed equilibrato da utilizzare come base per la redazione di clausole "su misura". Infatti, nell’ultima edizione del 2020, in piena pandemia, la ICC ha adottato una soluzione di compromesso tra i due approcci, di Civil e Common Law, prevedendo una definizione generale di forza maggiore insieme ad una casistica che non è mai tassativa, bensì solo indicativa, che potrà essere ampliata o ridotta a seconda delle particolari esigenze dei contraenti e che deve essere utilizzata per guidare l’interprete nei casi non menzionati.

L’orientamento è stato quello di conservare gli obblighi contrattuali e di ricorrere ad una sospensione o ad una rinegoziazione dei termini contrattuali, a meno che la causa di forza maggiore permanga per un arco temporale particolarmente prolungato, e in tal senso non è escluso il rimedio della risoluzione.

Ad oggi quindi, la soluzione migliore per i contraenti dovrebbe essere sempre quella di prevedere e regolare espressamente nel contratto la forza maggiore con una clausola ad hoc. Viceversa, in mancanza di una clausola ben predisposta, le parti sono sicuramente meno tutelate e più esposte