Intuitu personae nei contratti commerciali e di consulenza

“Intuitu personae” nei contratti commerciali e di consulenza
 
Esistono tutta una serie di contratti, nel diritto commerciale, rispetto ai quali l’identità personale di uno dei due contraenti e le componenti della personalità quali, ad esempio, competenze ed esperienza di settore, che anche se trascurabili per il diritto in genere, possono assumere, ed anzi assumono, un’importanza fondamentale nella relazione contrattuale, diventano determinanti per la sottoscrizione e la prosecuzione del contratto.
 
La locuzione latina “intuitu personae” viene utilizzata ancora oggi nel diritto privato nell’ambito di alcune particolari fattispecie contrattuali. La traduzione letterale di tale locuzione è “avuto riguardo alla persona” o anche “in considerazione della persona”, e sta ad indicare il carattere personale di una data prestazione.
 
Tale espressione si applica in ambiti contrattuali dove la scelta di colui che deve fornire la prestazione comporta poi l’incedibilità ed intrasmissibilità di tale posizione in quanto le specifiche attitudini, le qualità professionali, inscindibili rispetto alla persona, sono imprescindibili ai fini del buon esito del contratto e costituiscono un rapporto di fiducia con il Preponente, appunto l’intuitu personae, strutturale al contratto stesso.
 
Questo spesso avviene nei cosiddetti contratti commerciali, in particolare nel contratto di agenzia, ma in alcuni casi anche in quello di procacciamento ed in alcune attività di consulenza; è fondamentale pertanto specificare nel contratto, quale condizione imprescindibile, che la prestazione deve essere svolta dalla persona fisica individuata e scelta, anche se la stessa, come spesso avviene, viene rappresentata nel contratto da un soggetto giuridico, da una società molto spesso, questo in particolare nel mondo commerciale, costituita per ragioni di comodo con soggetti terzi provenienti spesso, ma non solo, dallo stesso ambito familiare, figure queste che però non potranno mai sostituire, ad esempio, “l’Agente”, quale unico e solo soggetto in grado di svolgere la prestazione ed adempiere e rispettare le obbligazioni contrattuali.
 
Pertanto, a tutela del Preponente, nel contratto deve essere previsto che se, per un qualsiasi motivo, indipendente dalla sua volontà, e non conseguente ad inadempimento od altra causa di risoluzione del contratto, la persona fisica, anche se svolgente le attività sotto forma di persona giuridica, non potesse più proseguire la collaborazione, verrebbe a mancare la ragione stessa della prosecuzione del rapporto, risolvendosi il contratto, che perderebbe la sua efficacia. Quindi, la “conditio sine qua non” nel contratto, nella collaborazione, viene rappresentata proprio da quella specifica persona, senza la quale lo stesso rapporto non sarebbe venuto in essere, o comunque non sussisterebbe, e senza la quale non potrebbe proseguire. Tutto questo, quando sussiste, deve essere stabilito per iscritto.