La particolarità del contratto di agenzia in Francia

Le particolarità del Contratto di Agenzia in Francia

Il contratto di agenzia è attualmente disciplinato dalle norme del Code de Commerce che hanno sostituito le norme della Legge nr. 91-953 del 25.06.1991 che aveva recepito la Direttiva n. 86/653/CEE.

Quali sono le sue specificità.

La legge non prescrive un periodo di prova, ma la giurisprudenza è sempre più orientata nel riconoscere ed ammettere un periodo di prova.

L’obbligo di non concorrenza è implicito nel contratto; se poi le parti concordano di prorogarlo dopo la scadenza del contratto, tale disposizione va riportata in forma scritta, e circoscritta al territorio ed ai prodotti, per un periodo  non superiore ai due anni dalla data di cessazione del rapporto. La non concorrenza anche in questo caso è onerosa.

Il diritto di esclusiva viene concordato dalle parti e può essere attribuito sia per una determinata area o per una categoria di clienti, ma il preponente deve corrispondere la provvigione anche se il contratto si è concluso senza l’intervento dell’agente.

In Francia è frequente la stipulazione di contratti a tempo determinato con la possibilità di rinnovi automatici e quindi il rapporto termina quando una delle parti comunica il recesso. I giudici francesi possono considerare come un abuso il rifiuto di rinnovare il contratto se non giustificato da esigenze reali e quindi da risarcire.

Si prevede l’obbligo del preponente di versare all’agente un’indennità a seguito della cessazione del rapporto, ma l’importo dell’indennità non viene fissato dalla legge. La giurisprudenza è ormai concorde nel ritenere che l’indennità debba essere pari a due anni di provvigioni calcolate sulla media degi ultimi tre anni del rapporto o sulla retribuzione percepita negli ultimi due anni. Occorre tuttavia considerare il fatto che, sebbene l’ammontare di due annualità è conforme ad una consuetudine consolidata, costituisce sempre una presunzione semplice ossia quello che si dovrebbe considerare come danno presunto. In effetti, si sta sempre più affermando il principio giurisprudenziale in base al quale le indennità non rappresentano tanto una penale da corrispondersi in caso di ingiustificata risoluzione contrattuale, quanto invece un corrispettivo di fine rapporto per l'avviamento commerciale. Sono comunque da considerarsi nulle le clausole che escludono l’indennità per l’agente.

La legge disciplina però i casi in cui l’indennità non è dovuta, ossia:

-          Se la cessazione del contratto è stata determinata da un grave inadempimento dell’agente;

-          Se la cessazione è dovuta alla cessione del contratto da parte dell’agente ad un terzo;

-          Se l’agente recede dal contratto salvo che ciò non sia dipeso da un comportamento colpevole del preponente od a causa di malattia, infermità o limite d’età per l’agente.

 

Nel caso in cui l’agente sia di nazionalità francese, generalmente il contratto, per epsressa richiesta dell’agente ma anche per consuetudine, viene  redatto in lingua francese.In genere comunque i testi dei contratti, se una delle parti è francese, è preferibile siano redatti in lingua francese.

 

La competenza a dirimere le controversie è demandata sia al Tribunal de Grande Istance che al Tribunal de Commerce; in ogni caso la scelta è rimessa all’agente stesso; se però l’agente è una società commerciale allora competente è il Tribunal de Commerce. Le parti possono però prevedere la competenza di un giudice straniero e il giudice francese dovrebbe rispettare tale scelta a meno che non subentrino problemi in merito alle norme considerate inderogabili che il giudice straniero potrebbe non applicare.