Riserva di proprietà in Germania

La clausola della “Riserva di proprietà” nel diritto tedesco
Che cos’è. In Germania la clausola della “riserva di proprietà” (Eigentumsvorbehalt), inserita molto spesso nei contratti di compravendita di beni mobili, costituisce lo strumento di tutela e di garanzia del credito più diffuso nella prassi commerciale. Tale clausola, come nell’ordinamento Italiano, viene prevista e disciplinata nel Codice Civile Tedesco (BGB – Bürgerliches Gesetzbuch) all’art. 449, nella parte dedicata alle obbligazioni contrattuali tipiche (vertragstypische Pflichten) che sorgono in capo alle parti (Parteien) per effetto della stipulazione di un contratto di compravendita (Kaufvertrag) e costituisce una delle clausole standard più importanti e più frequenti nelle condizioni di vendita applicate dai fornitori tedeschi. Per questo motivo, l’utilizzo di questa clausola negli accordi di compravendita/condizioni generali sottoscritte tra le parti, redatta secondo i dettami e gli usi tedeschi, è vivamente consigliata anche ai fornitori italiani che esportano i loro prodotti in Germania.  
Cosa disciplina. In sostanza, con l’inserimento di questa clausola in un contratto di compravendita, si stabilisce che il venditore, sino al pagamento integrale del prezzo da parte del compratore, mantiene la proprietà del bene venduto. La proprietà del bene non si trasferisce in occasione della consegna del bene, il suo trasferimento è invece posticipato al momento in cui il compratore avrà pagato integralmente il prezzo pattuito.
Un caso. Il motivo per cui l’utilizzo di questa clausola è molto diffuso in Germania dipende da una precisa scelta del legislatore tedesco. Si deve immaginare un rapporto continuativo tra un venditore italiano che vende regolarmente su base mensile merce all’acquirente-rivenditore tedesco, il quale a sua volta rivende poi la stessa merce ai propri clienti finali tedeschi ad un prezzo maggiorato. Nell’ipotesi che il rivenditore tedesco fallisca si può immaginare che al momento del fallimento, le forniture degli ultimi 3 mesi effettuate dal venditore italiano non siano state ancora pagate ed in particolare: la merce fornita nell’ultimo mese non sia stata rivenduta né pagata; la merce del mese precedente sia stata rivenduta, ma non ancora pagata dai clienti finali ed infine la merce venduta nel terzultimo mese sia stata rivenduta e anche pagata dai clienti finali. In forza della clausola di riserva di proprietà, il venditore originario può chiedere che il curatore fallimentare gli restituisca la merce non ancora venduta né pagata. Inoltre, a seguito della clausola di riserva di proprietà “prolungata”, egli potrà revocare l’autorizzazione all’incasso per la merce non ancora pagata dai clienti finali e chiederne il pagamento ai clienti finali. Per quanto riguarda invece la merce rivenduta e già pagata dai clienti finali, egli potrà solamente chiedere l’iscrizione del suo credito al passivo e sperare di ottenere una quota non irrisoria al termine della procedura fallimentare.
L’esempio illustra che una clausola di riserva di proprietà “prolungata” redatta ad arte permette al venditore di ridimensionare notevolmente i propri rischi anche in caso di fallimento del proprio cliente, a differenza di altri ordinamenti come quello italiano, dove la rigidità imposta alla stessa clausola non tutela a sufficienza il venditore.
Infatti in Italia la medesima clausola deve subire diversi requisiti formali che ne ostacolano l’applicazione. Primo tra tutti il requisito della “data certa”, in merito ad una scrittura privata, affinché la riserva di proprietà sia opponibile ai creditori e/o al fallimento del compratore.  Inoltre, sempre secondo le norme italiane, la clausola di riserva della proprietà deve venire registrata in un apposito registro tenuto presso la cancelleria del tribunale nel cui territorio si trova il bene venduto, oltre alla produzione di svariati documenti attestanti la vendita e la nomina del cancelliere che deve verificare i dati relativi al bene oggetto della compravendita. Niente di tutto ciò in Germania dove la data certa dell’accordo tra le parti può essere provata con qualsiasi mezzo e dove non sussiste alcun obbligo di registrazione di questa clausola presso alcuna cancelleria di tribunale.
Va aggiunto. Nell’ipotesi in cui l’acquirente non sia il consumatore finale, ma colui che deve lavorare il bene o trasformarlo per poi rivenderlo, o un semplice rivenditore come nel caso della distribuzione, il diritto tedesco riconosce al venditore originario una tutela ulteriore attraverso alcune clausole accessorie alla riserva di proprietà, come nel caso della trasformazione, per cui la stessa riserva di proprietà si estende al bene trasformato (c.d.“clausola di lavorazione e trasformazione”), oppure nel caso in cui il venditore originario e il rivenditore si accordano affinché al rivenditore sia concesso il potere di alienare il bene soggetto a riserva di proprietà, e al venditore originario siano ceduti anticipatamente tutti i crediti che il rivenditore vanterà nei confronti del cliente finale con la clausola di riserva di proprietà “prolungata“ (“verlängerter Eigentumsvorbehalt”), applicabile anche nel caso del fallimento dell’acquirente.